La V Sezione Tributaria con la sentenza n. 10156/2019 ha avuto modo di precisare che in tema di TARI è applicabile l’orientamento giurisprudenziale in tema TARSU, e che in relazione alla TARSU si prevede all’art. 62, comma 2 d.lgs. n. 507/1993 quale condizione di esclusione dal tributo la condizione di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, la quale non può di certo essere individuata nella mancata utilizzazione dello stesso, per volontà dell’utente. Pertanto, la stessa Corte riprendendo un orientamento altrettanto consolidato sempre in tema TARSU specifica che nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura stagionale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. Per tali motivi, la stessa Corte rigetta il ricorso e nel merito condanna la ricorrente-contribuente.
La TARI è dovuta anche se l’attività alberghiera è chiusa per la stagione invernale