Questo è il principio contenuto nell’ordinanza n. 6450/2019 della I Sezione Civile della Suprema Corte, oggetto della pronuncia degli Ermellini è l’applicazione dell’art. 2901 c.c., ovvero dell’azione revocatoria in relazione alla costituzione di fondo patrimoniale su un immobile dei ricorrenti. Il Collegio osserva, che il particolare sistema di pubblicità regolato per le convenzioni matrimoniali dall’art. 163 (3) c.c.., opera a garanzia dei coniugi i quali possono, in tal modo, rendere la convenzione opponibile ai terzi, e pertanto l’assenza nel caso di specie di tale specifica annotazione rende la stessa inopponibile ai terzi. Aggiunge poi che l’azione revocatoria, non ha tra gli elementi costitutivi quello dell’opponibilità dell’atto ai creditori, bensì che l’atto, così compiuto sottragga il bene dal patrimonio del ricorrente – debitore.
La mancata annotazione del fondo patrimoniale in calce all’atto di matrimonio non rileva per i creditori