La II sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14511/2019 si è pronunciata su una questione legata al riparto delle spese di manutenzione legate al danno riportato dal condomino, relativamente agli immobili di sua proprietà, siti al di sotto del cortile condominiale.
La Suprema Corte ha specificato l’inapplicabilità del contenuto previsto dall’art. 1126 cc, ribadendo invece, la necessaria applicazione in materia di ripartizione delle spese legate alla manutenzione del viale o cortile condominiale, del contenuto dell’art. 1125 cc, quale previsione specifica, rispetto alla regola generica contenuta nell’art. 1123 cc.
Il Collegio, ha pertanto, precisato che il cortile, o viale, non è in alcun modo assimilabile al lastrico solare, difettando della sua funzione tipica di copertura dell’edificio. Imputando quindi, lo specifico danno alla collettività dei condomini, e adottando quale criterio per la ripartizione delle spese, quello previsto all’art. 1125 cc.