La III sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 15317/2017 ha stabilito che l’autorizzazione alla realizzazione di lavori ordinari, o straordinari, è cosa ben distinta dal consenso necessario per la realizzazione di miglioramenti.
Infatti, la stessa Corte aggiunge che, il diritto del conduttore a percepire le indennità relative ai miglioramenti apportati presuppone, ai sensi dell’art. 1532 cc, che le relative opere siano realizzate con il consenso del locatore.
La vicenda nasce da un contratto di locazione tra un’associazione ed una società avente ad oggetto un immobile da adibire ad attività di ristorante, successivamente sgombrato a seguito dei numerosi canoni non pagati dalla società.
La società, pertanto, adiva il giudice per vedere accertato la responsabilità dell’associazione in merito alla locazione di locali non conformi all’attività per cui veniva locata, e altresì per vedere accertato il diritto al risarcimento, in merito alle migliorie apportate, e quello per i beni andati perduti durante lo sfratto.
Conduttore non ha diritto a percepire alcuna utilità ove le migliorie apportate alla cosa locata non risultano accordate dal locatore