Danno da cose in custodia e la specifica colpa del danneggiato

Un’autovettura in sosta subiva ingenti danni causati dall’attivazione, senza preavviso, di un dissuasore del traffico

Il danneggiato proponeva domanda risarcitoria ex art. 2051 cc, e in subordine ex art. 2043 cc, che veniva rigettata dal Tribunale adito. L’attore proponeva appello, il quale veniva accolto con conseguente condanna al risarcimento ex art. 2051 cc del Comune stesso. Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per Cassazione.

La VI sezione Civile, con la sentenza n. 18415/2019, accoglieva il ricorso del Comune stesso ribadendo il consolidato orientamento per il quale, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato di normali cautele, tanto più incidente sarà l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

Danno da cose in custodia e la specifica colpa del danneggiato