La I sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18535/2019, ha stabilito che l’avvenuta presentazione di una domanda di insinuazione allo stato passivo con deposito in cancelleria, anziché a mezzo PEC inviata al curatore, come prescritto dall’art. 93 legge fallimentare, integra una semplice irregolarità sanabile e non dà luogo alla inammissibilità della domanda stessa.
Ammissibilità domanda insinuazione al passivo depositata in cancelleria e non trasmessa al curatore a mezzo PEC