La II sezione Civile della Suprema Corte con la sentenza n. 16622/2019 ha stabilito che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 d. l. 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre dovendo, perciò, considerarsi illegittimo – e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal comma 2, lettera d), del citato articolo 2 c.d.s.
Banchina e strada di scorrimento presupposti necessari per l’installazione dell’autovelox