Questo è l’orientamento che fuoriesce dalla sentenza n. 12546/2019 della V Sezione Penale della Suprema Corte. L’orientamento adottato dagli Ermellini ha portato alla condanna del ricorrente, gestore di blog nel quale vennero pubblicati alcuni commenti specificatamente denigratori, nei confronti di (OMISSIS). L’ipotesi di reato confermata fino in Cassazione è quella dell’art. 595 c.p., ovvero la diffamazione. Nella ricostruzione effettuata dai giudici trova specifico spazio, la ricostruzione che ha portato gli stessi a riscontrarne specifici tratti di responsabilità. Infatti il gestore di tale diario virtuale, meglio conosciuto quale blogger, che appresa l’esistenza di commenti diffamatori non si adoperi per la rimozione degli stessi immediatamente, li fa propri.
Pertanto, in ipotesi come queste il blogger omettendo la necessaria rimozione, oltre a farli propri, ne permette la conoscibilità ai terzi, essendo la rete e lo stesso blog costantemente accessibili.
L’orientamento qui adottato si pone in una posizione di logica consequenzialità rispetto all’orientamento proprio della Corte europea, infatti la stessa non riconosce la responsabilità del gestore di tali e simili piattaforme aprioristicamente, bensì la riscontra solamente ove i gestori appurata la lesività dei contenuti pubblicati dagli utenti, non si adoperino per la rimozione dei medesimi.