La III sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17663/2019 ha stabilito il seguente orientamento, ovvero che nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla legge n. 228/2012, e successive, l’impugnazione prevista dall’art. 548, comma 2 e dall’art. 549 cpc, concernenti rispettivamente l’ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella con cui il giudice dell’esecuzione risolva le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art 617, comma 2, cpc.
La Corte si pronuncia sull’opposizione all’assegnazione delle somme