La speciale tenuità del danno applicabile alla cessione di stupefacenti

Particolarmente interessante ed innovativa è la sentenza n. 13405/2019 della sezione VI della Corte di Cassazione, in quanto estende specificandone però le condizioni, le circostanze attenuanti previste ex art. 62 n. 4 c.p., per il reato di cessione di stupefacenti.

La circostanza attenuante, del danno economico di speciale tenuità come prevista dal suddetto articolo, “è applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro – e cioè per acquisire, mediante l’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale – e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l’evento dannoso o pericoloso”.

Altresì gli Ermellini continuano nello specificare, che la circostanza attenuante prevista ex art. 62 n. 4 c.p. richiede per la sua applicabilità, quale elemento specializzante l’aver agito al fine di perseguire, o comunque l’aver perseguito un lucro, di speciale tenuità.

La speciale tenuità del danno applicabile alla cessione di stupefacenti