La II sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8571/2019 si è pronunciata in merito al pericolo di rivendica previsto dall’art. 1481 c.c., il quale permette al promissario acquirente di sospendere il pagamento del prezzo come stabilito in sede di stipula di contratto preliminare, ove sussista il percolo che l’oggetto del suddetto contratto preliminare possa essere rivendicato da terzi. Gli Ermellini con la sentenza su menzionata ribadiscono l’orientamento costante più volte espresso dagli stessi, ovvero che la facoltà prevista “dall’art. 1481 c.c. presuppone un pericolo di rivendica concreto, effettivo ed attuale che non può identificarsi con il mero timore soggettivo di subire l’evizione”.
Nel preliminare di compravendita, il pericolo di evizione deve essere presente