Così la III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire nella sentenza n. 15020/2019, nella quale il ricorrente invocava l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., ossia l’applicazione della fattispecie normativamente prevista della particolare tenuità del fatto, per il mancato versamento dell’acconto di imposta dell’annualità successiva. Il ricorrente motivava tale ricorso, precisando che il mancato acconto fosse pari ad importo appena superiore a quello che il legislatore aveva previsto, quale tasso soglia di non punibilità. Ciò premesso, gli Ermellini sul punto accolgono il ricorso precisando che, ove “si tratti di importo di poco superiore a detta soglia, occorre ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità valutare la condotta nella sua interezza”.
Si può invocare la particolare tenuità del fatto nel reato di omesso versamento I.V.A.